Attualità
Azione collettiva Ponte Stretto, rigettata istanza
Rigettata l’istanza presentata dai promotori dell’azione inibitoria collettiva contro la società stretto di Messina. La XVII sezione civile del Tribunale delle Imprese di Roma ha ritenuto che la richiesta alla non divulgazione al nome dei 104 ricorrenti non fosse sorretta da alcun motivo legittimo
«Non è sorretta da alcun motivo legittimo» e per questo motivo la XVII sezione civile del Tribunale delle Imprese, presieduta dalla dottoressa Claudia Pedrelli, ha respinto l’istanza presentata dai promotori dell’azione inibitoria collettiva contro la società Stretto di Messina, i quali avevano chiesto di «precludere, in caso di divulgazione dei contenuti del provvedimento, l’indicazione delle loro generalità».
Arriva quindi il primo no alla “class action” contro la società guidata da Pietro Ciucci perché «salvo un generico richiamo alla tutela della riservatezza», i ricorrenti non hanno indicato «alcuno specifico pregiudizio che potrebbe per loro divulgare dalla pubblicazione della sentenza nella sua versione integrale (e, dunque, con l’indicazione dei nomi e dei dati identificativi delle parti).
I ricorrenti «vivono o soggiornano o comunque amano le due sponde dello Stretto di Messina ed hanno un interesse collettivo alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico-archeologico, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ed intendono porre in essere ogni attività necessaria a preservare il territorio, la qualità della vita, la salute e il benessere anche nell’interesse delle future generazioni.
Alcuni sono attivisti di associazioni ambientaliste di rilievo nazionale, regionale o locale, associazioni di protezione ambientale riconosciute e di comitati spontanei che rappresentano interessi diffusi e collettivi e svolgono una incessante opera di informazione e denuncia sull’impatto sociale e ambientale del progetto, sugli aspetti tecnico-giuridici, sui costi dell’opera principale e delle opere connesse, sugli effetti cumulativi sul sistema ambientale, urbanistico e paesaggistico e sulle alternative possibili (sino all’opzione zero corrispondente al collegamento marittimo intermodale), sul pregiudizio per la salute dei cittadini e per i territori protetti dalla Ue, dallo Stato italiano e dalla Regione siciliana» si legge nel testo dell’azione inibitoria collettiva.