Agrigento
CGA: legittimo il permesso di costruire convenzionato anche in assenza di piano esecutivo
I giudici bocciano il ricorso del Comune di Agrigento: “Inerzia amministrativa non può bloccare il diritto dei privati”
Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) ha respinto il ricorso d’appello presentato dal Comune di Agrigento, confermando la piena legittimità del permesso di costruire convenzionato anche in assenza di strumenti urbanistici esecutivi, come il piano di prescrizione esecutiva.
Il caso: media struttura di vendita bloccata dalla burocrazia
Al centro della vicenda, la richiesta di un cittadino che intendeva realizzare una media struttura di vendita nel territorio comunale. Il Comune aveva negato il permesso, motivando il diniego con la mancata adozione del piano attuativo previsto, che però – come sottolineato in sentenza – non era mai stato né redatto né approvato dall’amministrazione. Una posizione che i giudici del CGA hanno ritenuto in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, riconoscendo che l’area interessata fosse già urbanizzata e dotata delle principali infrastrutture, dunque qualificabile come “territorio urbano consolidato e strutturato”.
Sentenza: “Irragionevole la pretesa di un piano mai adottato”
La decisione del collegio – relatore il consigliere Sebastiano Di Betta, presidente Ermanno de Francisco – ha evidenziato l’irragionevolezza della pretesa comunale di subordinare l’edificazione all’approvazione di un piano mai avviato e, di fatto, abbandonato. Secondo il CGA, in simili casi il permesso di costruire convenzionato rappresenta uno strumento valido e legittimo per consentire al privato di esercitare il proprio diritto, superando l’inerzia degli enti locali.
Un precedente importante per l’urbanistica siciliana
La pronuncia valorizza l’articolo 20 della legge regionale n. 16/2016, che disciplina l’istituto del permesso di costruire convenzionato, ispirandosi all’articolo 28-bis del Testo unico dell’edilizia. Questo strumento si conferma come una via semplificata per attuare la pianificazione urbanistica, soprattutto nei contesti in cui la mancata adozione dei piani attuativi blocca lo sviluppo e penalizza cittadini e imprese.